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La decadenza dalla responsabilità  genitoriale ha funzione preventiva, non sanzionatoria. Corte d'Appello di Catanzaro, 25 marzo 2022

Venerdì, 15 Aprile 2022
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Cosenza
Corte d'Appello di Catanzaro, Est. Magarò, decreto 25.03.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori, in ordine alla decadenza della responsabilità genitoriale, pur nel tenore delle norme innovate, sono riservati alla competenza del tribunale per i minorenni.

Viceversa quanto alla regolamentazione del regime di affido, la proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al tribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda per l'affidamento del minore, nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al tribunale ordinario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l' affidamento del figlio al tribunale minorile.

Il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato. (CF)

 

Provvedimenti sulla responsabilità genitoriale – Domanda di decadenza – provvedimenti sull’affidamento - competenza

 

In applicazione dei suesposti principi di diritto nel caso di specie la Corte d’Appello ha ritenuto dovesse essere revocata la statuizione relativa all’affido dei figli al padre, essendo rimessa la regolamentazione in concreto del regime di affido e del collocamento dei minori e della disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario al Tribunale ordinario presso cui pende la separazione.

Cesare Fossati

 

Rif. Leg.: art. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., art. 38 disp. att. c.c.; art. 3 della l. n. 219 del 2012; artt. 337 quater e 316 bis c.c.

 
* Si ringrazia l'avv. Francesca Bruno, presidente Ondif sezione cosentina

editor: Fossati Cesare