Il rito partecipativo sbarca a Roma. Tribunale di Roma, 8 marzo 2022
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Nei procedimenti sull’affidamento e l’esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori del matrimonio, il Tribunale ritiene opportuno sperimentare una fase preliminare di conciliazione, in analogia a quanto avviene nel rito della separazione e del divorzio, con facoltà del giudice delegato di suggerire ai genitori elementi per una composizione condivisa della lite.
In assenza di elementi ostativi a un percorso di conciliazione e mediazione, il Tribunale fissa un’udienza “filtro” nella quale invita i genitori a comparire dinanzi a un giudice onorario delegato, per verificare la possibilità di una soluzione condivisa.
Il Giudice collabora con gli avvocati delle parti che, in questa fase, non sono visti come meri titolari dell’interesse parziale oggetto del processo ma come «garanti del cittadino per l'effettività della tutela dei diritti».
Cesare Fossati
Rif. Leg.: art. 2, comma II, legge 31 dicembre 2012 n. 247; art. 1, comma 23, lettera l) L.206 26.11.2021
editor: Fossati Cesare
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