Obiettivo dell'affidamento è favorire il legame del minore con la famiglia d'origine. Corte d'Appello di Catanzaro, 21 marzo 2022
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La decadenza dalla responsabilità ha una funzione preventiva, non sanzionatoria. I presupposti per la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale sono due: 1) una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla potestà o con abuso dei relativi poteri; 2) un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
La valutazione della situazione di pregiudizio per il minore nel continuare a vivere con i suoi genitori naturali va condotta in modo rigoroso: essa deve prendere in considerazione la reale e obiettiva situazione del minore e deve fondarsi su precisi parametri, quali l’inidoneità dei genitori, l’esistenza di ragioni, gravi e significative, a fondamento di tale inettitudine, la sussistenza di danni, gravi e irreversibili, per la crescita del minore.
L'affido temporaneo etero-familiare, rappresenta un intervento destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale e a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall'ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine.
L’impegno delle Istituzioni e dei servizi Sociali, alla luce dei principi esposti, deve essere quello di favorire il recupero del rapporto genitoriale, garantendo adeguato supporto alla madre, sia logistico, sia psicologico, affinché possa ricostruire una valida relazione con il minore. (CF)
Affidamento temporaneo - Decadenza responsabilità genitoriale
Il caso di specie presenta aspetti peculiari relativi al rispetto della cultura e della fede della famiglia di origine (Senegal) non rispettati dalla famiglia affidataria.
La cultura senegalese è aperta all’inclusione di terzi nell’educazione dei minori; i bambini vengono educati da tutti.
Il dono di un simbolo cristiano (il crocifisso) ad un ragazzino cresciuto da una famiglia musulmana, si palesa inopportuno, sia perché confonde il minore, sia perché va inevitabilmente ad incrinare il rapporto di necessaria fiducia che deve esserci tra l’affidataria e la madre naturale del minore.
Cesare Fossati
Rif. Leg.: 330 c.c. - L. 4 maggio 1983, n. 184 – art. 8 CEDU
* Si ringrazia l'avv. Francesca Bruno, presidente Ondif sezione di Cosenza
editor: Fossati Cesare
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