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L'accertato deficit di sviluppo cognitivo e psicomotorio rendono doveroso il mantenimento del figlio maggiorenne - Tribunale di Bari, sez. I, decr., 12 aprile 2022

Si ringrazia l’avv. Michela Labriola del Foro di Bari e Vicedirettrice della Rivista Ondif per la segnalazione del provvedimento

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, benché la figlia abbia già 26 anni e viva da sola in una casa acquistata dalla madre in una città in altra regione d'Italia, di non dover revocare l'assegno di mantenimento versato dal padre ancora direttamente alla madre, iure proprio. Il ricorrente ha prodotto in giudizio i post sui social in cui la figlia dichiara di essere una modella e di svolgere attività lavorativa.
Questa decisione scaturisce dal fatto che la ragazza ha un deficit cognitivo certificato dall'INPS quale patologia presente sin dalla nascita ed irreversibile, che non le consente di avere una reale contezza del valore del denaro né di reperire facilmente un lavoro.
Il Collegio, quindi, ha escluso di dover di imporre il versamento diretto in favore della figlia maggiorenne, che vive da sola, attesa la scelta della madre di elargire somme minime alla figlia settimanalmente perché quest'ultima non è in grado di amministrare autonomamente somme più consistenti.
Francesca Ferrandi

Giovedì, 14 Aprile 2022
Giurisprudenza | Merito | Figli maggiorenni | Mantenimento dei figli Sezione Ondif di Bari
Tribunale di Bari, sez. I, decr., 12 aprile 2022; Pres. De Simone, Rel. Guaragnella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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L’obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita. (FF)


Mantenimento dei figli – Figli maggiorenni; Rif. Leg. Art. 337-septies c.c.

autore: Ferrandi Francesca