Riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria e valutazione della credibilità  del racconto del richiedente - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 08 aprile 2022, n. 11518

Martedì, 12 Aprile 2022
Giurisprudenza | Stranieri | Sessualità | Legittimità
Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 08 aprile 2022, n. 11518; Pres. Meloni, Rel. Cons. Fidanzia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La valutazione con cui il giudice di merito valuta la credibilità del racconto del richiedente costituisce apprezzamento di fatto che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (FF)


Immigrazione – Stranieri – Protezione internazionale e umanitaria; Rif. Leg. D.Lgs. n. 25 del 2008 e D.Lgs. n. 251 del 2007

editor: Ferrandi Francesca