Controversie in materia di invalidità  civile e accertamento tecnico preventivo - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 04 aprile 2022, n. 10753

Nel caso di specie, la questione giuridica è se, in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., il riconoscimento dell'interesse ad agire del ricorrente (da cui dipende il giudizio di ammissibilità dell'accertamento) presupponga sempre necessariamente che esso sia richiesto in vista di una specifica prestazione previdenziale o assistenziale (con conseguente necessità di enunciare già in sede di istanza di accertamento tecnico preventivo la pretesa che si intende far valere in conseguenza dell'accertamento medesimo, nonchè di evidenziare, già in tale istanza, la sussistenza delle condizioni per azionare la predetta pretesa nel giudizio ordinario) oppure se la necessità della preventiva specificazione di un determinato beneficio venga meno in talune peculiari ipotesi e, segnatamente, nel caso in cui si invochi il riconoscimento della condizione di portatore di handicap "grave", di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, sul rilievo che essa condizione assume di per sè pieno rilievo giuridico, quale specifico "status" (e quindi autonoma situazione giuridica soggettiva), costituente presupposto del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate.
Francesca Ferrandi

Martedì, 12 Aprile 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Disabilità | Processo civile
Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 04 aprile 2022, n. 10753; Pres. Berrino, Rel. Cons. Spaziani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La S.C. ha enunciato il seguente principio: nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 445 bis, secondo comma, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico. (FF)


Previdenza sociale - Assegno di invalidità - In genere; Rif. Leg. L. n. 104 del 1992

editor: Ferrandi Francesca