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Sଠall'assegno divorzile se la sproporzione economica tra le parti è riconducibile alle scelte condivise in costanza di matrimonio - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 05 aprile 2022, n. 11044

Martedì, 12 Aprile 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 05 aprile 2022, n. 11044; Pres. Bisogni, Rel. Cons., Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se la rilevata sproporzione economico-patrimoniale tra le parti è riconducibile alle scelte di conduzione familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio ed ha comportato il sacrificio delle aspettative professionali dell'ex coniuge, a quest’ultimo deve essere riconosciuto l’assegno divorzile. (Nel caso di specie, la moglie si era occupata della famiglia e dei tre figli, uno dei quali affetto da disabilità psichica, mentre il padre non si è più curato di lui). (FF).


Divorzio – Assegno di divorzio; Rif. Leg. Art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970

autore: Ferrandi Francesca