Allontanamento della figlia dalla casa genitoriale e sopravvenuta carenza di legittimazione dei genitori in ordine al suo mantenimento - Tribunale di Verona, sent. 30 marzo 2022, n. 600
Si ringraziano gli avv.ti Tommaso Carmagnani e Guia Faccincani per la segnalazione del provvedimento
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
I genitori il cui figlio, prima di intraprendere gli studi universitari fuori sede frequentava in modo paritetico la casa di entrambi, non sono più legittimati ad agire in giudizio per il riconoscimento di un contributo al mantenimento ed alle spese accessorie da parte dell’altro genitore, per sopravvenuta carenza di legittimazione iure proprio. Accertato che l’abitazione genitoriale non è più un punto di riferimento per il figlio, rende lo stesso l’unico soggetto legittimato a richiedere un contributo per il suo sostentamento nei confronti dei genitori. (FF)
Divorzio – Mantenimento del figlio studente fuori sede – Mantenimento dei figli; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970
autore: Ferrandi Francesca
Giovedì, 28 Marzo 2024
Niente mantenimento per la figlia adulta con disturbi psichici e basso reddito ... |
Mercoledì, 20 Marzo 2024
Legittimazione ad agire per richiedere l'assegno di mantenimento in favore della figlia ... |
Martedì, 19 Marzo 2024
Spese straordinarie sono quelle non determinabili al tempo della quantificazione dell’assegno. - ... |
Martedì, 12 Marzo 2024
Padre invalido al 77%. Improbabile una sua residua capacità lavorativa - Cass. ... |