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Allontanamento della figlia dalla casa genitoriale e sopravvenuta carenza di legittimazione dei genitori in ordine al suo mantenimento - Tribunale di Verona, sent. 30 marzo 2022, n. 600

Si ringraziano gli avv.ti Tommaso Carmagnani e Guia Faccincani per la segnalazione del provvedimento

Lunedì, 11 Aprile 2022
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Verona
Tribunale di Verona, sent. 30 marzo 2022, n. 600; Est. Dott.ssa Claudia Dal Martello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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I genitori il cui figlio, prima di intraprendere gli studi universitari fuori sede frequentava in modo paritetico la casa di entrambi, non sono più legittimati ad agire in giudizio per il riconoscimento di un contributo al mantenimento ed alle spese accessorie da parte dell’altro genitore, per sopravvenuta carenza di legittimazione iure proprio. Accertato che l’abitazione genitoriale non è più un punto di riferimento per il figlio, rende lo stesso l’unico soggetto legittimato a richiedere un contributo per il suo sostentamento nei confronti dei genitori. (FF)

 

Divorzio – Mantenimento del figlio studente fuori sede – Mantenimento dei figli; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970

autore: Ferrandi Francesca