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Ucraina. Affidamento dei minori alla tutrice se accertato un rapporto affettivo assimilabile ad un rapporto di parentela - Tribunale per i minorenni di Bolzano, decr. 6 aprile 2022

Si ringrazia il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bolzano  Benno Baumgartner per la segnalazione dell’interessante provvedimento connotato da una pregevole sensibilità nell’attuazione del dato normativo

Il provvedimento che qui volentieri pubblichiamo, merita una lettura per la sensibilità adottata nell'approccio normativo dal Giudice Relatore che non solo ha preso in considerazione gli affetti e le esperienze del minore, ma ha dato prova-  e dal testo del decreto la cosa è perfettamente percepibile - di una coerenza che è qualità personale operata con consapevolezza e responsabilità del suo ruolo istituzionale.
Ciò detto, occorre dare una piccola bussola normativa per i nostri pochi lettori.
Con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (G.U. n. 93 del 21 aprile 2017), è stata dettata una nuova disciplina in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
La L. 7 aprile 2017, n. 47 approvata definitivamente alla Camera il 29 marzo 2016, dopo tre anni di lavori parlamentari, fornisce un’ordinata disciplina alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, finora affidata a regole frammentarie e disperse in una serie di norme di diversa natura (nazionali, internazionali ed europee), seppur tutte accomunate dall’esigenza di proteggere l’interesse superiore del minore, tanto da far parlare, in circostanze analoghe, di disciplina “multilivello”. (Sorrentino, La tutela multilivello dei diritti, in Riv. it. dir. pubb. com., 2005, 79 ss.).
Il fenomeno del minore straniero non accompagnato è rilevante non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello sociale e giuridico.
Oggi alla luce dell’art. 2 della Legge 7 aprile 2017, n. 47 si può definire il minore straniero non accompagnato come colui che fa ingresso nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato interessato, fino a quando non venga effettivamente affidato; rientra nella suddetta categoria anche il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio di uno Stato membro. L’art. 2 parla di minore “privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.  L’uso della congiunzione “e” indica la necessaria concorrenza di entrambe le condizioni: la prima relativa al profilo dell’assistenza materiale, intesa come assenza di soggetti che abbiano la cura, la custodia e assicurino il benessere del minore, la seconda relativa al profilo di rappresentanza legale, intesa come assenza di soggetti che rappresentino il minore e per questo siano formalmente responsabili. (Cass. civ., sez. VI - 1, Ord., 3 aprile 2019, n. 9199).
Fra le tutele e i diritti riconosciuti ai minori stranieri non accompagnati previsti dalla Legge n. 47 vi è oltre alla disciplina del c.d. rimpatrio assistito finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare dello stesso, l’istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di elenchi di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato e l’attivazione delle indagini familiari con nuovo criterio di preferenza dell’affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza: quest’ultimo aspetto non è di poco conto poiché vi sono dubbi circa la possibilità di ricomprendere nell’ambito dei minori stranieri non accompagnati, i minori separati dai genitori ed affidati, di fatto, a parenti. Da un lato, in assenza di un provvedimento formale che nomina i parenti come tutori o affidatari, i minori devono ritenersi non accompagnati; dall’altro, i minori potrebbero, comunque, considerarsi legittimamente affidati dai genitori nell’ambito del gruppo parentale e quindi, non possono considerarsi minori non accompagnati.

 Valeria Cianciolo

 

Sabato, 9 Aprile 2022
Giurisprudenza | Minori | Merito Sezione Ondif di Bolzano
Tribunale per i minorenni di Bolzano, decr. 6 aprile 2022 – Pres. Rel. Baumgartner per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.
 Il concetto giuridico di “familiare” è assai più ampio rispetto a quello di “parente” che trova una precisa definizione negli art. 74 ss. del codice civile.
La nozione di “familiare” comprende persone meramente conviventi.
Pertanto il collocamento presso o insieme ad un familiare, da preferire rispetto al collocamento in comunità, prescinde dalla dimostrazione di un rapporto di parentela, ma richiede l’accertamento di uno stretto vincolo di convivenza o comunque di un rapporto affettivo assimilabile di fatto ad un rapporto di parentela. (VC)



Minore straniero non accompagnato – Tutore  - Misure di accoglienza - Rif. Leg.  art. 19 D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 142; artt. 5, 40 e 43 Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996

 

autore: Cianciolo Valeria