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Brexit. La corretta costituzione del rapporto processuale deve essere esaminata prima dell' eccezione preliminare concernente la giurisdizione - Corte d'Appello di Milano, decr. 24 marzo 2022

Venerdì, 8 Aprile 2022
Giurisprudenza | Processo civile | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d’Appello di Milano, decr. 24 marzo 2022 – Pres. Rel. Pizzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La violazione del principio del contraddittorio comporta la nullità di tutti i provvedimenti successivi a quello che ha comportato la violazione stessa e può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio.
La questione della corretta costituzione del rapporto processuale deve essere esaminata prima ancora delle eccezioni preliminari tra cui rientra quella concernente la giurisdizione, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.
Integrato il contraddittorio, la decisione di primo grado va riformata laddove il primo giudice ha erroneamente affermato la carenza di giurisdizione del giudice italiano posto che la «Brexit» ha determinato il venir meno dei regolamenti europei in materia di diritto di famiglia, fra cui il regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis) in tema di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
Disposta la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio. (VC)

 

Giurisdizione del giudice italiano - Violazione del principio del contraddittorio – Regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis) - Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ratificata dalla Ue in data 18 maggio 2009 e entrata in vigore in data 1 gennaio 2010) - Rif. Leg. art 101, 162, 353 e 354 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria