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Sopravvenuta sentenza di divorzio emessa dall'autorità  albanese e improcedibilità  del giudizio di separazione - Tribunale di Forlà¬, sent. 4 marzo 2022

Per migliore comodità del lettore si riporta l’art. 64 della Legge 31 maggio 1995 n. 218 ai sensi del quale: “La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

  1. a)  il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
  2. b)  l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
  3. c)  le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
  4. d)  essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
  5. e)  essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
  6. f)  non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
  7. g)  le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.”
Ai sensi del 3° comma dell'art. 67 è statuito che ove la contestazione abbia luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio. Ne consegue che il giudice italiano, investito della domanda di separazione personale tra due coniugi, è tenuto a verificare, incidenter tantum, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio opposta dal convenuto). (VC)

Giovedì, 31 Marzo 2022
Giurisprudenza | Merito | Divorzio Sezione Ondif di Forlì - Cesena
Tribunale di Forlì, sent. 4 marzo 2022 – Pres. Talia, Giud. Est. Orlandi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sentenza irrevocabile di divorzio pronunziata in uno Stato estero e avente i requisiti per il riconoscimento in Italia rende improcedibile il giudizio di separazione personale, non trovando applicazione, stante la diversità dell'oggetto tra i giudizi di separazione e di divorzio, la condizione ostativa al riconoscimento della preventiva pendenza prevista dall'art. 64 lett. F) della legge n. 218/1995. (VC)



Coniugi albanesi - Instaurazione di giudizio di separazione - Sopravvenuta sentenza di divorzio emessa dall'autorità albanese - Efficacia - Giudizio di separazione - Improcedibilità -  Affidamento dei figli minori - Giurisdizione italiana per criterio di residenza abituale - - Rif. Leg. art.38 disp.att.cpc; art. 64 L. 31 maggio 1995 n. 218; art.8 Reg.UE 2201/2003; art.3 Reg.CE 04/2009

 

 

autore: Cianciolo Valeria