Evento morte. Se non può essere risarcito il danno da perdita del rapporto parentale, è risarcibile il danno morale - Tribunale Arezzo, Sent., 10 febbraio 2022, n. 154
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Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede 'ab intestato', ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il 'de cuius', non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione.
La parte che abbia un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria – come il marito ed i figli del de cuius - non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sè manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla morte del congiunto.
Con riguardo alla richiesta di danni derivanti dalla morte del congiunto, posto che è da escludere che il decesso sia da ascrivere al ritardo diagnostico, indicando nell'evento morte il fatto generatore dell'obbligo risarcitorio, se non può essere risarcito il danno da perdita del rapporto parentale, deve ritenersi risarcibile il danno morale o da sofferenza soggettiva che i familiari hanno subito.
La risarcibilità di detto danno può essere dimostrato anche attraverso la prova per presunzioni in quanto il rapporto di stretta parentela esistente (nella fattispecie, marito e figli) fa presumere secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che il marito e i figli maturino un senso di angoscia e turbamento ingenerati dalla constatazione per la temporanea progressione incontrollata della malattia della loro congiunta. (VC)
Successione – Contestazione della qualità di erede - Evento morte - Risarcimento iure hereditatis - Responsabilità sanitaria – Rif. Leg. art. 2049 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
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