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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: l'incapacità  economica dell'obbligato deve essere assoluta - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 29 marzo 2021, n. 11518

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 29 marzo 2021, n. 11518; Pres. Costanzo, Rel. Cons. Rosati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta ed integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti. Inoltre, incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi tale impossibilità di adempiere, non essendo idonea, a tal fine, la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà. (FF)

Diritto penale della famiglia – Violazione degli obblighi di assistenza familiare; Rif. Leg. Art. 570 c.p.

autore: Ferrandi Francesca