Violazione degli obblighi di assistenza familiare: l'incapacità economica dell'obbligato deve essere assoluta - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 29 marzo 2021, n. 11518
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta ed integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti. Inoltre, incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi tale impossibilità di adempiere, non essendo idonea, a tal fine, la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà. (FF)
Diritto penale della famiglia – Violazione degli obblighi di assistenza familiare; Rif. Leg. Art. 570 c.p.
autore: Ferrandi Francesca
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Misure cautelari legittime per chi sfoga su moglie e figlia i suoi ... |
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Omicidio realizzato in concorso con un minorenne e accertamento della sussistenza della ... |
Venerdì, 12 Aprile 2024
Scrivere sul social Twitter rompere vagine bambine è istigazione alla pedopornografia - ... |
Mercoledì, 10 Aprile 2024
Esecuzione senza sospensione per i delitti di maltrattamenti aggravati commessi dopo il ... |