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I tempi di permanenza non sono guidati dalla ricerca della migliore figura genitoriale. Cass. I Sez., 14 febbraio 2022 n.4790

Mercoledì, 30 Marzo 2022
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Corte di Cassazione, Sez. I, Est. Scalia, Ordinanza 14.02.22 n.4790 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non sussiste violazione del diritto alla bigenitorialità ove in materia di affidamento condiviso l’assetto afferente la frequentazione genitore-figlio si discosti dal criterio della pariteticità, dovendo assicurare al minore la situazione più rispondente al suo benessere psicofisico.

La tutela dell’interesse morale e materiale del figlio deve prevalere su un preteso assetto paritario rivendicato dal genitore.

Ad essere in gioco non è il diritto alla bigenitorialità del genitore, bensì la soluzione che meglio risponde alla necessità di individuare l'ambiente principale di vita della prole.

(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto conforme alla cogenitorialità il provvedimento della Corte d'Appello di Trento, sez. Bolzano che, in sede di reclamo, aveva conservato l'affidamento condiviso delle figlie minori prevedendo, al posto di una collocazione a settimane alterne presso i due genitori, una prevalente presso la madre con previsione dei tempi di permanenza delle minori presso il padre).

(CF).

 

Affidamento condiviso – tempi di permanenza presso i genitori - diritto alla bigenitorialità paritetica – non sussiste

 

Rif. Leg.: art. 337-ter c.c. – 8 CEDU

editor: Fossati Cesare