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Morte di una parte nel corso del giudizio e litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi - Cass. Civ., Sez. VI-L, Ord., 22 marzo 2022, n. 9346

Martedì, 29 Marzo 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile | Successioni
Cass. Civ., Sez. VI-L, Ord., 22 marzo 2022, n. 9346; Pres. Doronzo, Rel. Cons. Boghetich per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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La morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio). Di conseguenza, nelle successive fasi di gravame, ove questo non sia stato proposto nei confronti di tutti gli eredi, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi. In caso contrario, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce, sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti. (FF)


Processo civile - Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado – Litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi – Sussistenza – Conseguenze – Integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi eredi in appello – Necessità – Mancanza – Nullità assoluta; Rif. Leg. Artt. 110 e 331 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca