Consulta. L'adozione in casi particolari stabilisce legami giuridici tra l'adottato e i parenti dell'adottante - Corte cost., Sent., 28 marzo 2022, n. 79
L’art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude, attraverso il rinvio all’art. 300, secondo comma, cod. civ., l’instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante, vìola gli artt. 3, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.
La rimozione della disposizione censurata nel suo rinvio all’art. 300, secondo comma, cod. civ non richiede coordinamenti sistematici, poiché, con riferimento alle relazioni parentali, è l’art. 74 cod. civ., come novellato nel 2012, che svolge tale precipua funzione. La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale non fa che rimuovere l’ostacolo legislativo che impediva di riferire il richiamo al figlio adottivo, di cui all’art. 74 cod. civ., al minore adottato in casi particolari. Tale esito consente, pertanto, l’espansione dei legami parentali tra il figlio adottivo e i familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite, mantenendo – grazie alla definizione adamantina dell’art. 74 cod. civ. – la distinzione fra i parenti della linea adottiva e quelli della linea biologica. (VC)
Adozione – Adozione in casi particolari – Rif. Leg. artt. 74 e 300 cod. civ.; artt. 3, 31, 2 comma, e 117, 1 comma, Cost.; art. 55 Legge 4 maggio 1983 n. 184; art. 12, comma 6, della L. 19 febbraio 2004, n. 40
editor: Cianciolo Valeria
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