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Indennità  di maternità  e allegazione tempestiva dei fatti - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 24 marzo 2022, n. 9646

Nel caso di specie, il ricorrente ha trascritto il contenuto del documento recante l'autodichiarazione della di lui coniuge, ma non ha specificato se l'allegazione del fatto di cui esso è supporto narrativo (ossia la circostanza che ella non avesse fruito di alcuna indennità di maternità in relazione all'adozione dei due minori) sia stata effettivamente compiuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
Di conseguenza, il motivo risulta affatto inammissibile, non potendo il giudizio di legittimità svolgersi se non in relazione a fatti che siano stati tempestivamente allegati e provati nel giudizio di merito.
Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 24 marzo 2022, n. 9646; Pres. Bronzini, Rel. Cons. Cavallaro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora si denunci in sede di legittimità l'omessa valutazione di prove documentali, il ricorrente ha l'onere non solo di trascrivere in ricorso il testo integrale o quanto meno la parte significativa del documento in questione, ma altresì di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate con riguardo ad esso nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione documentale, che, non equivalendo di per sè ad allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo, non comporta per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione. Inoltre, tali adempimenti sono necessari anche qualora si deduca un vizio di violazione di legge, costituendo evidente applicazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto. (FF)


Maternità e relative provvidenze - Previdenza sociale; Rif. Leg. D.Lgs. n. 151 del 2001

autore: Ferrandi Francesca