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La determinazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in conseguenza del decesso del coniuge - Cass. Civ., Sez. III, Sent., 21 marzo 2022, n. 9010

Cass. Civ., Sez. III, Sent., 21 marzo 2022, n. 9010; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Tatangelo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (FF)


Risarcimento del danno - Concorso di colpa del danneggiato - Danno non patrimoniale - Onere della prova - Sanità e sanitari - Responsabilità professionale - Separazione dei coniugi - In genere; Rif. Leg. Art. 1227 c.c.

autore: Ferrandi Francesca