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Trust. L'imposta proporzionale non è anticipata n è all'atto istitutivo n è a quello di dotazione - Cass. Civ., Sez. V, ord., 22 marzo 2022, n. 9196

Giovedì, 24 Marzo 2022
Giurisprudenza | Trust - Dopodinoi | Legittimità
Cass. Civ., Sez. V, ord., 22 marzo 2022, n. 9196 – Pres. Chindemi, Cons. Rel. De Masi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione.
Per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
Nel trust di cui alla L. n. 364 del 89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile nè nell'atto istitutivo nè nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. (VC)


 
Trust – Imposta di donazione – Imposta proporzionale di registro ed ipocatastale - Assoggettabilità - Condizioni - Attribuzione finale del bene al beneficiario – Necessità – Rif. Leg. Legge 16 ottobre 1989 n. 364 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985); artt. 1, 2 e 10 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

autore: Cianciolo Valeria