Trust. L'imposta proporzionale non è anticipata n è all'atto istitutivo n è a quello di dotazione - Cass. Civ., Sez. V, ord., 22 marzo 2022, n. 9196
La costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione.
Per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
Nel trust di cui alla L. n. 364 del 89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile nè nell'atto istitutivo nè nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. (VC)
Trust – Imposta di donazione – Imposta proporzionale di registro ed ipocatastale - Assoggettabilità - Condizioni - Attribuzione finale del bene al beneficiario – Necessità – Rif. Leg. Legge 16 ottobre 1989 n. 364 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985); artt. 1, 2 e 10 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
editor: Cianciolo Valeria
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