Vaccini e inosservanza di provvedimenti dell'autorità - Cass. Pen., Sez. I, sent. 23 marzo 2022, n. 10241
La condotta inottemperante a un provvedimento legalmente dato per ragioni di salute dalla pubblica autorità (nella persona del dirigente scolastico competente), contestata agli imputati come idonea a integrare il reato di cui all'art. 650 c.p., non è costituita dall'inadempimento degli obblighi di vaccinazione della figlia minore, sotto il profilo della mancata sottoposizione della stessa alla somministrazione dei vaccini previsti come obbligatori dalla legge, ma bensì - testualmente - dall'inosservanza del "provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica" emanato a seguito della mancata presentazione della documentazione attestante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, che il D.L. n. 73 del 2017, art. 3 comma 3, convertito nella L. n. 119 del 2017, prescrive come requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.
Legittimo il contenuto del provvedimento, corrispondente a un diniego di accesso logicamente consequenziale alle evidenziate previsioni di legge e alle finalità con esse perseguite, nonchè le ragioni di tutela della salute e dell'igiene pubblica che ne hanno giustificato l'emissione, in quanto oggettivamente funzionale agli scopi di prevenzione del rischio epidemiologico che connota tutta la disciplina vaccinale, con particolare riguardo alle comunità scolastiche.
La verificata corrispondenza del provvedimento del dirigente scolastico allo schema legale dell'art. 650 c.p., determina l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata on rinvio per un nuovo esame della richiesta di emissione di decreto penale al GIP. (VC)
Legittimo il contenuto del provvedimento, corrispondente a un diniego di accesso logicamente consequenziale alle evidenziate previsioni di legge e alle finalità con esse perseguite, nonchè le ragioni di tutela della salute e dell'igiene pubblica che ne hanno giustificato l'emissione, in quanto oggettivamente funzionale agli scopi di prevenzione del rischio epidemiologico che connota tutta la disciplina vaccinale, con particolare riguardo alle comunità scolastiche.
Diritto penale – Obbligo vaccinale – Rif. Leg. art. 650 cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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