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Il convivente della sorella del detenuto non è familiare - Cass. Pen., Sez. I, sent. 23 marzo 2022, n. 10298

Cass. Pen., Sez. I, sent. 23 marzo 2022 n. 10298- Pres. Zaza, Cons. Rel. Renoldi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per definire il concetto di prossimi congiunti nell’ordinamento penitenziario occorre fare riferimento all’art. 307 cod. pen. la cui indicazione è ritenuta tassativa. Deve, pertanto, escludersi che l’equiparazione tra la posizione della parte dell’unione civile al coniuge e tra il coniuge e il convivente del detenuto possa estendersi oltre tale ambito, a realizzare una surrettizia modifica della nozione giuridica di affinità e, dunque, a ricomprendere anche le relazioni di coppia del familiare del detenuto. Ne consegue, pertanto, che l’esigenza del detenuto di coltivare legami con soggetti non facenti parte del suo nucleo familiare intesi in senso stretto potrà essere soddisfatta attraverso un’espressa autorizzazione da parte della direzione dell’istituto quando ricorrono ragionevoli motivi ovvero nel caso di detenuti sottoposti a regime dell’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, quando vi siano ragioni eccezionali, apprezzate volta per volta dal direttore dell’istituto secondo la previsione del co. 2 quater lett. b), dell’articolo 41 bis. (VC)
 


Diritto penale – Ordinamento penitenziario - Detenuto - Parentela – Convivente – Nozione – Rif. Leg. Art. 1 co. 38 legge 20 maggio 2016 n. 76

autore: Cianciolo Valeria