Polizze vita, tutela della privacy e dei diritti del legittimario e comunicazione delle generalità dei beneficiari - Tribunale di Forlà¬, sent. 27 gennaio 2022, n. 30
L’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti; né il diritto alla difesa giudiziale, anche mediante la conoscenza dei dati a ciò strettamente necessari, previsto dall’art. 24, comma 1, lett. f) del Codice privacy può essere interpretato in senso restrittivo, correlato cioè al solo titolare dei dati soggetti a trattamento: al contrario, anche altri soggetti possono formulare la richiesta di accesso ai dati, sempre se portatori di un interesse tutelabile in sede giudiziaria e per la cui realizzazione sia indispensabile conoscere i dati personali richiesti.
A tal riguardo il Regolamento europeo n. 679/2016, GDPR, stabilisce tale principio all’art. 18 secondo cui l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. (VC)
Privacy - Successione – Polizze vita – Rif. Leg. art. 741 cod. civ.; artt. 2 - terdecies, 7, 9,24 del D. lgs. 196/2003; artt.6 Reg.UE 679/2016; art.10 D.lgs 150/2011
editor: Cianciolo Valeria
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