Nullo il fedecommesso, salvo il testamento, attraverso la sua riduzione. Tribunale di Torino, 17 febbraio 2022
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Fuori dall'ipotesi di fedecommesso assistenziale, la sostituzione fedecommissaria, sottintendente la doppia delazione, collegata la prima alla morte del testatore, la seconda alla morte del primo erede, è nulla (ex art. 692 ultimo comma cod. civ.) La norma sanziona la sostituzione, ma non l'attribuzione al primo istituito, la quale è implicitamente considerata valida.
Nella riduzione delle disposizioni testamentarie i passaggi da compiere per pervenire alla determinazione della quota di cui il defunto poteva disporre prevedono: a) la formazione della massa ereditaria, calcolando il cosiddetto relictum, cioè la consistenza del patrimonio al momento della morte; b) la detrazione dei debiti ereditari, comprendenti i debiti propri del defunto e quelli che sorgono in conseguenza della sua morte; c) la riunione fittizia, che consiste nell'aggiungere al risultato dell'operazione precedente il valore dei beni elargiti dal de cuius con atti di disposizione inter vivos a titolo gratuito; d) sul valore così determinato (relictum - debiti + donatum) si determinano la quota disponibile e quella necessaria. (CF)
Impugnazione del testamento – sostituzione fedecommissaria – interpretazione dell’atto di ultima volontà
Rif. Leg.: art. 692 c.c. - art. 556 c.c.
autore: Fossati Cesare
Martedì, 9 Aprile 2024
Le caratteristiche dell’azione di petizione ereditaria - Cass. Civ., Sez. II, Ord., ... |
Mercoledì, 3 Aprile 2024
Successione. La transazione divisoria non è suscettibile di rescissione - Tribunale di ... |
Venerdì, 29 Marzo 2024
Autorizzazione del Notaio alla vendita di immobile di provenienza ereditaria senza parere ... |
Giovedì, 28 Marzo 2024
Se manca la traduzione in lingua italiana la procura alle liti rilasciata ... |