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Nullo il fedecommesso, salvo il testamento, attraverso la sua riduzione. Tribunale di Torino, 17 febbraio 2022

Sabato, 19 Marzo 2022
Giurisprudenza | Successioni | Merito
Tribunale di Torino, Est. Musa, sentenza non def. 17.02.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Torino 17.02.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Fuori dall'ipotesi di fedecommesso assistenziale, la sostituzione fedecommissaria, sottintendente la doppia delazione, collegata la prima alla morte del testatore, la seconda alla morte del primo erede, è nulla (ex art. 692 ultimo comma cod. civ.) La norma sanziona la sostituzione, ma non l'attribuzione al primo istituito, la quale è implicitamente considerata valida.

Nella riduzione delle disposizioni testamentarie i passaggi da compiere per pervenire alla determinazione della quota di cui il defunto poteva disporre prevedono: a) la formazione della massa ereditaria, calcolando il cosiddetto relictum, cioè la consistenza del patrimonio al momento della morte; b) la detrazione dei debiti ereditari, comprendenti i debiti propri del defunto e quelli che sorgono in conseguenza della sua morte; c) la riunione fittizia, che consiste nell'aggiungere al risultato dell'operazione precedente il valore dei beni elargiti dal de cuius con atti di disposizione inter vivos a titolo gratuito; d) sul valore così determinato (relictum - debiti + donatum) si determinano la quota disponibile e quella necessaria. (CF)

 

Impugnazione del testamento – sostituzione fedecommissaria – interpretazione dell’atto di ultima volontà

Rif. Leg.: art. 692 c.c. - art. 556 c.c.

autore: Fossati Cesare