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Liste elettorali e parità  di genere - Corte Cost., Sent., 10 marzo 2022, n. 62

Il Consiglio di Stato, sezione terza, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).
L’art. 71 t.u. enti locali disciplina l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti. Il suo comma 3-bis, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), prevede quanto segue: «[n]elle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi».
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione «nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».
La sentenza qui allegata, si presenta molto interessante in quanto il tema con il quale la Consulta si è dovuta confrontare è quello della diseguaglianza di genere. Siffatta problematica, purtroppo, è, ancora oggi, presente in diversi testi normativi: nonostante, infatti, quanto previsto dalla Costituzione all’art. 3, comma 2, ove è consacrato il principio di uguaglianza sostanziale, sono ancora molti i settori (in particolare quello politico e lavorativo) in cui i diritti delle donne non sono effettivamente riconosciuti, a parità di condizioni, tanto quanto quelli degli uomini.
Francesca Ferrandi

Corte Costituzionale, Sent., 10 marzo 2022, n. 62; Pres. Amato, Rel. De Pretis per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16/05/1960, n. 570, nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La presenza, nelle liste elettorali comunali, di candidati di entrambi i sessi, rappresenta una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. (FF)


Parità di genere – Liste elettorali – Giustizia amministrativa – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; Rif. Leg. Art. 71, c. 3° bis, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, e art. 30, primo comma, lett. d-bis) ed e), del d.P.R. 16/05/1960, n. 570.

editor: Ferrandi Francesca