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L'assegno per il nucleo familiare deve essere riconosciuto anche ai cittadini extracomunitari - Corte Cost., Sent., 11 marzo 2022, n. 67

La Cassazione, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153. La disposizione in questione, contenuta nel corpo della normativa disciplinante l’assegno per il nucleo familiare, dispone che “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge, i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
Secondo la Suprema Corte era rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6-bis citato, che assoggetta ad un regime peculiare, regolato dal principio della reciprocità o della apposita convenzione, i beneficiari dell’assegno per il nucleo familiare non cittadini italiani (o europei) che non risiedono nel territorio nazionale, per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione alla direttiva 2003/109/CE, che all’art. 11, paragrafo 1, lettera d), prevede il diritto dei cittadini di paesi terzi titolari del permesso di lungo soggiorno e dei loro familiari di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), di beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Francesca Ferrandi

 

Corte Costituzionale, Sent., 11 marzo 2022, n. 67; Pres. Amato, Rel. Sciarra per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I cittadini extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani per quanto riguarda il riconoscimento del beneficio dell’assegno per il nucleo familiare. A nulla rileva, infatti, che alcuni componenti della famiglia risiedano temporaneamente nel Paese di origine. (FF)

Assegni familiari – Stranieri – Previdenza – Questione di legittimità costituzionale; Rif. Leg. Art. 2, comma 6-bis, d.l. n. 69 del 1988

autore: Ferrandi Francesca