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Giudizio di divorzio e gratuito patrocinio - Cass. Civ., Sez. VI - 2, Ord., 10 marzo 2022, n. 7829

Nel caso affrontato dalla sentenza qui allegata, il compenso richiesto da un avvocato per l'attività di introduzione e di studio era stato richiesto con riferimento alle attività svolte nel 2017, allorquando la sua assistita non era risultata in possesso dei requisiti di reddito previsti dalla legge.
Su tale presupposto, quindi, la richiesta era stata respinta, in quanto, nella annualità di cui sopra, il reddito della richiedente andava sommato a quello del convivente e superava l'importo massimo previsto dalla disciplina.
Risultava, però, fondata la censura relativa alla spettanza del compenso per l'esame delle relazioni dei servizi sociali: tale attività, infatti, era stata svolta all'udienza presidenziale nel 2018 (allorquando l’assistita possedeva i requisiti reddituale per l'ammissione al beneficio) e, sebbene il processo, transitato alla fase contenziosa, fosse stato rinviato immediatamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza svolgimento di istruttoria, tuttavia ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 anche l'esame della relazione era qualificabile come atto istruttorio.

Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. VI - 2, Ord., 10 marzo 2022, n. 7829; Pres. Lombardo, Rel. Cons. Fortunato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, la relazione dei servizi sociali, acquisita ed esaminata durante l'udienza presidenziale, è qualificabile come atto istruttorio, essendo assimilabile all'esame della c.t.u. o comunque alle attività difensive inerenti alle informazioni o atti istruttori compiuti d'ufficio. (FF)

Divorzio – Gratuito patrocinio - Avvocato; Rif. Leg. D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e L. n. 27 del 2012, art. 9.

autore: Ferrandi Francesca