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Validità  della donazione e affermazione della proprietà  per usucapione - Cass. Civ., Sez. II, Sent., 07 marzo 2022, n. 7367

Nel caso di specie, viene contestata la legittimità di un atto traslativo da parte di colui che si dichiari proprietario del bene per usucapione, senza che il suo acquisto a titolo originario risulti accertato previamente dal giudice
Il ricorrente, con l’appello, aveva criticato la sentenza di primo grado per avere reputato "a domino" l'atto traslativo a titolo gratuito del bene, non già perché il donante non fosse divenuto proprietario dello stesso per effetto del possesso ultraventennale, ma per altra ragione: a suo dire, l'acquisto per usucapione presupporrebbe che il titolo venga accertato dal giudice, in difetto, pur ove sussistano tutti i presupposti di legge, l'istituto non opererebbe. In altri termini, con l'appello non si era in alcun modo contestata la sussistenza delle condizioni legali, affermata dal Tribunale, dalle quali discende "ope legis" l'acquisto per usucapione, bensì che la controparte non avrebbe potuto alienare il bene, in assenza di una statuizione giudiziale che ne avesse accertato l'acquisto per usucapione.
Secondo gli Ermellini, quindi, non è dato comprendere perché mai la Corte d'appello avrebbe potuto mettere in discussione il capo della sentenza di primo grado riguardante la declaratoria d'usucapione in assenza d'impugnazione sul punto, ricorrendo alla non pertinente affermazione, secondo la quale si sarebbe stati in presenza di "una eccezione riconvenzionale avverso la domanda con la quale il convenuto, in via riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi che l'acquisto per usucapione".
Invero, se ben può ipotizzarsi, anche in appello, l'eccezione in senso lato di tolleranza (cfr., ex multis, Cass. nn. 31638/2018, 9275/2018, 19830/2014, 17339/2009), occorre tuttavia, che il capo della sentenza, con la quale si affermi l'usucapione venga espressamente censurato con l'appello e poi, ovviamente, che l'eccezione in parola venga sollevata. In questo caso, però, non è dato riscontrare nessuna delle due necessarie condizioni.
Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. II, Sent., 07 marzo 2022, n. 7367; Pres. Lombardo, Rel. Cons. Grasso per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Consolidata dal sopraggiunto giudicato quella parte della statuizione di primo grado non impugnata dall'appellante, non v'è ragione di precludere al giudice dell'appello il vaglio di quei profili di doglianza (questi sì devoluti), rimasti non esaminati, perchè assorbiti dalla pronuncia di accoglimento di motivi d'appello mai posti; preclusione inevitabile ove la decisione d'appello fosse cassata senza rinvio. (FF)

Successioni – Donazioni - Usucapione - Processo civile; Rif. Leg. Art. 2909 c.c. e artt. 112 e 342 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca