L'AdS ha legittimazione attiva a impugnare la domanda di separazione giudiziale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 marzo 2022 n. 8247
L’art. 4, comma 5, della l. 898/1970 ha accomunato la posizione del malato di mente a quella dell’infermo, già dichiarato incapace di intendere e di volere, stabilendo che anche quest’ultimo debba essere rappresentato nel procedimento da un curatore speciale – ciò tuttavia in un’ottica meramente difensiva, poiché la nomina del curatore speciale è espressamente prevista esclusivamente per il solo caso in cui l’incapace sia convenuto in giudizio.
La disposizione è stata però ritenuta applicabile anche all’ipotesi in cui interessato ad ottenere il divorzio sia un soggetto interdetto. Nel 2000 la Suprema Corte aveva sottolineato che nell’ordinamento è configurabile il diritto di ciascun coniuge a chiedere ed ottenere il divorzio nei casi previsti dalla legge, e che l’interesse al divorzio può sussistere per l’interdetto indipendentemente dalla posizione assunta dall’altro coniuge. (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9582).
L’ord. 14 marzo 2022 n. 8247 qui pubblicata richiama un’altra recente sentenza (Cass. civ., sez. I, sent. 6 giugno 2018, n. 14669) che ha affermato che il tutore possa, in nome e per conto dell’interdetto rappresentato, promuovere il giudizio di separazione. Il nostro ordinamento non conosce infatti un principio generale e tassativo di preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del tutore, in linea con il disposto dell’art. 78 c.p.c. il quale dispone che “Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza”, 2 comma “Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d’interessi col rappresentante”.
Valeria Cianciolo
Lunedì, 14 Marzo 2022
Giurisprudenza
| Legittimità
| Amministrazione di Sostegno
| Separazione dei coniugi
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L’amministratore di sostegno, così come il tutore dell'interdetto, essendo tenuto a tutelare gli interessi della persona beneficiaria, non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare nè per resistere alla lite promossa da un terzo, nè per impugnare la relativa sentenza, nè per coltivare le liti promosse dall'interdetto in epoca anteriore all'interdizione.
In aderenza alla "ratio" dell'art. 374 c.c., al tutore così come l’AdS è fatto divieto senza autorizzazione del giudice tutelare, solo di iniziare "ex novo" giudizi a nome della persona tutelata, occorrendo, in tal caso, valutare preventivamente l'interesse ed il rischio economico per il tutelato, ipotesi non ricorrente nel caso di prosecuzione del giudizio in sede di appello e di ricorso per cassazione.
Tali principi si applicano anche in materia di separazione e divorzio. (VC)
Amministratore di sostegno –Separazione giudiziale - Legittimazione ad impugnare la sentenza - Rif. Leg. Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 78 c.p.c.; art. 374 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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