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Decreto ingiuntivo nei confronti del chiamato all'eredità  e mancata accettazione dell'eredità  - Tribunale di Forli, sent. 11 gennaio 2022

Lunedì, 14 Marzo 2022
Giurisprudenza | Successioni | Merito Sezione Ondif di Forlì - Cesena
Tribunale di Forli, sent. 11 gennaio 2022 – Giud. Est. Branca per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (VC)



Successioni – Delazione - Chiamato all’eredità – Accettazione - Debiti del "de cuius – Rif. Leg. artt. 485, 2697 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria