Nei procedimenti camerali contenziosi non valgono le norme della fase decisoria nel processo di cognizione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 marzo 2022 n. 8049
Venerdì, 11 Marzo 2022
Giurisprudenza
| Legittimità
| Divorzio
| Mantenimento dei figli
| Processo civile
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I procedimenti camerali contenziosi (quale il giudizio di appello in materia di divorzio) fermo il rispetto del principio del contraddittorio, sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, sicché con essi sono incompatibili le disposizioni che regolano la fase decisoria nel processo ordinario di cognizione e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c.
Nel giudizio di divorzio, in grado di appello, soggetto al rito camerale ex articolo 4, comma 12, della legge n. 898 del 1970, l'acquisizione dei mezzi di prova e, segnatamente, dei documenti è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti in discorso.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. (VC)
Divorzio - Procedimenti camerali contenziosi - Contraddittorio - Applicabilità - Limiti - - Esclusione – Fondamento – Mantenimento del figlio maggiorenne - Rif. Leg. artt. 4 e 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 189 e 190 c.p.c. ; art. 148 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
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