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Revocata la dichiarazione di adottabilità  se sono possibili altre misure volte al ricongiungimento familiare - Corte d'Appello di Ancona, sent. 18 gennaio 2022

Si ringrazia l'Avv. Annunziata Cerboni Bajardi, Presidente Ondif della sezione di Pesaro e membro dell'esecutivo nazionale, per la segnalazione del provvedimento

L'art. 12 Legge 4 maggio 1983, n. 184 dispone: "Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell'articolo 10".
Fino al 2000 la Cassazione aveva sempre dato rilevo, per escludere lo stato di abbandono del minore, alla mera disponibilità dei parenti entro il quarto grado a prendersi cura del minore stesso, secondo il principio per cui "non può dichiararsi lo stato di abbandono quando sia stata dimostrata la seria disponibilità a prestare assistenza morale e materiale al minore da parte di parenti entro il quarto grado che con lo stesso non abbiano avuto in passato significative relazioni materiali ed affettive" (Cass., 29 novembre 1996, n. 10656, in Famiglia e dir., 1997, 324; cfr. poi Cass., 1 febbraio 2000, n. 1095, in Giust. civ., 2000, I, 988; Cass., 22 marzo 1990, n. 2397, in Giur. It., 1991, I, 1, 78; App. Milano, 9 ottobre 1998, in Famiglia e dir., 1999, 365).
Dal 2002  la Cassazione muta orientamento e  afferma che "qualora si manifesti da parte di figure parentali sostitutive la disponibilità a prestare assistenza e cura al minore, essenziale presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono è la presenza di significativi rapporti dello stesso con tali persone, giacché alla parentela la L. 184 del 1983 attribuisce rilievo, ai fini della sopraindicata esclusione, solo se accompagnata dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente la caratterizzano" (Cass., 9 maggio 2002, n. 6629), chiarendo anche che "la mera disponibilità all'affidamento di un minore, manifestata in corso di causa, da un parente entro il quarto grado, non sorretta da rapporti significativi pregressi, non è tale da escludere lo stato di abbandono" (così Cass., 17 luglio 2009, n. 16796, in Famiglia e dir., 2009, 97; cfr. anche Cass., 31 ottobre 2008, n. 26371, in Famiglia e dir., 2009, 474; Cass., 28 febbraio 2006, n. 4407; Cass., 9 luglio 2004, n. 12662; Cass., 8 agosto 2002, n. 11993).
Il requisito, espressamente previsto dall'art. 12 Legge n. 184 del 1983, della significatività dei rapporti con i parenti fino al quarto grado, al fine di verificare l'idoneità soggettiva di questi e la sussistenza delle condizioni oggettive in riferimento all'affidamento dei minori, è stato già dalla giurisprudenza ritenuto valutabile anche sotto il profilo potenziale, quando sia stata constatata l'impossibilità incolpevole di stabilire rapporti con i minori da parte dei parenti indicati dal citato art. 12.
Specificamente nella sentenza n. 2102 del 2011 si è affermato che la mancanza di rapporti significativi pregressi, può non essere assunta come elemento indicatore dell'idoneità dei parenti ad assicurare l'assistenza e la crescita del minore in modo adeguato, quando quest'ultimo sia stato allontanato subito dopo la nascita e la richiesta dei parenti sia stata tempestiva.
La decisione oggetto della Corte d'Appello di Ancona si innesta in un recente filone giurisprudenziale di legittimità.
La Corte, con l’ordinanza 1476/21 aveva già affermato che il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1, Legge n. 184 del 1983, e 315 bis, comma 2, c.c., deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, poiché l'adozione legittimante integra una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse.
Analoghi principi sono stati affermati dalla successiva ordinanza 35840/2021, secondo la quale deve ritenersi presente nel nostro ordinamento, oltre all’adozione piena, l’adozione c.d. mite, avente il proprio riferimento normativo nell’art. 44, comma 1, lett. d) della legge 184 del 1983.

Valeria Cianciolo

Mercoledì, 9 Marzo 2022
Giurisprudenza | Adozione | Merito Sezione Ondif di Pesaro
Corte d'Appello di Ancona, sent. 18 gennaio 2022 - Pres. Federico, Cons. est. Ercoli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi


Posto che l'adozione ultrafamiliare costituisce l'extrema ratio e che è doveroso valutare anche le figure vicariali dei parenti stretti, la mancanza di significativi rapporti pregressi con gli stessi non può essere assunta come elemento di valutazione dell'idoneità ad assicurare l'assistenza e la crescita del minore in modo adeguato se il minore stesso sia stato allontanato subito dopo la nascita e la richiesta dei parenti sia stata ragionevolmente tempestiva.
L'esistenza di un legame e di relazioni tra le figure vicarianti previste dalla legge e i genitori, ritenuti non idonei, non può costituire di per sè un elemento dirimente rispetto alla valutazione della capacità della figura vicariante atteso che diversamente si finirebbe con il violare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine.

Adozione - Extrema ratio - Interesse del minore - Parenti prossimi - Rif. Leg. Art. 12 Legge 4 maggio 1983, n. 184

autore: Cianciolo Valeria