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Suscettibile di revoca il trasferimento immobiliare di un coniuge verso la prole - Cass. Civ., Sez. III, ord., 4 marzo 2022 n. 7178

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. il trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell’altro, al fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata (Cass. Civ., sez. III, 19 aprile 2018, n. 9635; Cass. Civ., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5618; Tribunale Udine, sez. II, 14 febbraio 2017; Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 2008, n. 11914).
L’atto di disposizione patrimoniale non rappresenta l’adempimento di un obbligo scaduto e, di conseguenza, non ricade nell’esenzione di cui all’art. 2901, comma 3, c.c. (Cass. Civ., sez. III, 5 luglio 2018, n. 17612).
Peraltro, lo scopo perseguito dal debitore nel compimento degli atti dispositivi assunti in sede di separazione non pregiudica la possibilità per il creditore di esperire l’azione revocatoria al fine di tutelare il proprio credito.
È revocabile anche il trasferimento di immobile realizzato da un genitore in favore della prole in conformità ai patti assunti in sede di separazione, posto che esso ha origine dalla libera determinazione del coniuge, “e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c.” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1144; Trib. Monza, 8 giugno 2015, n. 1647).

Valeria Cianciolo

 

Cass. Civ., Sez. III, ord., 4 marzo 2022 n. 7178 – Pres. Frasca, Cons. Rel. Scarano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo nè nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione) nè nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sè, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
L'azione revocatoria ordinaria è senz'altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicchè l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non già fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 c.c., comma 3 (VC).


 
Separazione coniugi – Atto di trasferimento di immobile ai figli – Azione revocatoria – Onere della prova – Convincimento del giudice - Rif. Leg. artt. 147, 148, 1322, 1333, 1411, 2901 cod. civ.; artt. 115, 116 c.p.c., art. 29 Cost.

autore: Cianciolo Valeria