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Amministrazione di sostegno. Il compenso al legale è un atto di straordinaria amministrazione - Cass. Civ., Sez. I, ord., 7 marzo 2022, n. 7420

Cass. Civ., Sez. I, ord., 7 marzo 2022, n. 7420 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di amministrazione di sostegno, l’autorizzazione del giudice tutelare in ordine al compimento di atti di straordinaria amministrazione, da parte dell’amministratore che abbia solo l’esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione, va compiuto tenendo conto degli effetti economici dell’atto autorizzato, cosicché in esso rientra anche il patto di compenso - in misura pari ad una percentuale dell’importo liquidato dalla compagnia di assicurazione e a prescindere dalle tariffe professionali - all’avvocato che curi l’azione risarcitoria per sinistro stradale che abbia cagionato gravi lesioni alla persona amministrata, ove questa sia priva di altre risorse economiche con quel risarcimento debba amministrare la propria vita futura, in relazione alle conseguenti disabilità.  (VC)

 

Amministrazione di sostegno - Atti di straordinaria amministrazione – Autorizzazione del Giudice Tutelare - Rif. Leg. Legge  9 gennaio 2004, n. 6

 

editor: Cianciolo Valeria