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Accesso ai dati "sensibilissimi". Il bilanciamento con contrapposti interessi va effettuato in concreto - T.A.R. Sicilia, Sez. I, Sent., 03 febbraio 2022, n. 411

L'art. 24, coomma 7, secondo periodo, della L. n. 241 del 1990 dispone: "Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
A sua volta, l'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), del DLgs. n. 101 del 2018, prevede che: "1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale".
Nel caso di specie, l'interesse ostensivo azionato dal ricorrente a fini difensivi presenta, in astratto e tendenzialmente, parità di rango rispetto all'interesse di cui è titolare la contro interessata, ma, secondo il TAR, il bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi depone a favore della tutela dei dati sensibilissimi in quanto:
- la documentazione richiesta era dichiaratamente preordinata alla difesa per un'udienza ormai tenutasi, e nell'ambito di un giudizio nel quale il diritto di difesa era ugualmente esplicabile;
- i dati sanitari oggetto dell'istanza di accesso avevano, in parte, un carattere risalente, sotto il profilo temporale, e non si ravvisava un nesso di stretta indispensabilità rispetto ai fatti oggetto della denuncia penale presentata dalla contro interessata, per un reato peraltro perseguibile d'ufficio.
Rigettato, pertanto, il ricorso.

Francesca Ferrandi

T.A.R. Sicilia, Sez. I, Sent., 03 febbraio 2022, n. 411; Pres. Veneziano, Cons. Est. Cappellano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di accesso agli atti amministrativi, quello ai dati supersensibili (quali quelli relativi alla salute) è consentito solo quando esso sia "strettamente indispensabile" per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell'interessato, ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale. (FF)


Giustizia amministrativa - Atti amministrativi -  Accesso alla documentazione sanitaria – Negazione - Diritto di difesa; Rif. Leg. L. n. 241 del 1990 e D.lgs. n. 196 del 2003.

autore: Ferrandi Francesca