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Bigenitorialità . Il genitore non collocatario non può esperire le forme di coercizione previste dall'art. 614 bis c.p.c. - Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 marzo 2022 n. 7262

Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 marzo 2022 n. 7262  – Pres. Bisogni, Cons. Rel. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio primario dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Tale genitore, va individuato, sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riferimento alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.
In tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. (VC)



 
Affidamento – Principio di bigenitorialità - Condanna ad un "facere" infungibile - Misure di coercizione indiretta - Ammissibilità – Esclusione - Rif. Leg. artt. 336-bis e 337-ter cod. civ.; artt. 614 bis e 709 ter c.p.c.
 

autore: Cianciolo Valeria