Parto anonimo e tutela del diritto all'oblio della donna - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 03 marzo 2022, n. 7093
Venerdì, 4 Marzo 2022
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritti della persona
| Filiazione
| Nascita e Nascita indesiderata
| Riservatezza
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Il figlio nato da parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie origini, ma il suo diritto deve essere bilanciato con il diritto della madre a decidere a conservare o meno l’anonimato. Di conseguenza, se, per un verso, deve consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda revocare la propria scelta, per altro verso occorre tutelare anche l’equilibrio psico-fisico della genitrice, sicchè il diritto all’interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta. (FF)
Filiazione - Nascita – Diritto all’anonimato della madre; Rif. Leg. Art. 28, comma 7, L. n. 184 del 1983
autore: Ferrandi Francesca
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Illegittimi gli accertamenti psichiatrici per valutare l’idoneità al servizio in ragione della ... |
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Il mantenimento dei legami con il genitore biologico corrisponde all’interesse del minore ... |
Lunedì, 22 Aprile 2024
Risarcimento danni da illecito aquiliano: come vanno conteggiati gli interessi c.d. compensativi? ... |
Giovedì, 18 Aprile 2024
È configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale da identificare con qualsiasi ... |