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Parto anonimo e tutela del diritto all'oblio della donna - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 03 marzo 2022, n. 7093

 Cass. Civ., Sez. I, Ord., 03 marzo 2022, n. 7093; Pres. Genovese, Rel. Cons. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il figlio nato da parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie origini, ma il suo diritto deve essere bilanciato con il diritto della madre a decidere a conservare o meno l’anonimato. Di conseguenza, se, per un verso, deve consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda revocare la propria scelta, per altro verso occorre tutelare anche l’equilibrio psico-fisico della genitrice, sicchè il diritto all’interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta. (FF)


Filiazione - Nascita – Diritto all’anonimato della madre; Rif. Leg. Art. 28, comma 7, L. n. 184 del 1983

autore: Ferrandi Francesca