Inammissibile l'istanza ex art. 709-ter cpc in grado di appello. Corte d'Appello di Milano, 17 febbraio 2022
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Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, che in via sistematica si colloca all’interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale, là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l’interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l’interesse primario del figlio deve porsi quale punto di “tenuta” o “caduta” della mediazione operata.
Inammissibile la domanda ex art. 709 ter c.p.c. proposta per la prima volta in grado di appello in quanto diversamente il secondo grado di giudizio sarebbe impedito, in palese violazione del principio del doppio grado di giurisdizione di merito, tenuto anche conto della consistente capacità afflittiva di siffatti provvedimenti.
In ipotesi di contemporanea pendenza di domande afferenti alla responsabilità genitoriale vale il criterio della prevenzione, secondo il principio della concentrazione delle tutele.
Bigenitorialità – Interesse del minore - Condotte ostruzionistiche – soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze - sanzioni
Rif. Leg.: art. 337-quater c.c. - art. 8 CEDU – art. 709-ter cpc - art.38 disp. att. c.c.
editor: Fossati Cesare
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