inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 579 del codice penale - Corte Cost., sent. 15 febbraio 2022 n. 50

Sul piano delle disposizioni, il quesito è stato confezionato attraverso la tecnica del ritaglio, cioè mediante l’abrogazione mirata di parti dell’art. 579 c.p. e la consequenziale saldatura delle sopravvissute locuzioni lessicali. La stessa Consulta in passato, ha affermato che «è di per sé irrilevante il modo di formulazione del quesito, che può anche includere singole parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo» (sentenza n. 32 del 1993). L'uso di questa tecnica può essere imposto dalla duplice necessità di assicurare chiarezza, univocità ed omogeneità al quesito mantenendo in vita una normativa residua (sent. 16/2008; v. anche sent. n. 15/2008 in tema di rinnovo delle assemblee legislative). Il quesito può, attraverso la tecnica del ritaglio, espandere le potenzialità intrinseche della normativa vigente, ma non deve avere come effetto la sostituzione della disciplina vigente con una nuova estranea al contenuto della legge sotto posta al referendum (sentt. nn. 13/1999, 33 e 34 del 2000, 15, 16, 17 del 2008).
Per effetto del ritaglio e della conseguente saldatura tra l’incipit del primo comma e la parte residua del terzo comma, la disposizione risultante dall’abrogazione stabilirebbe quanto segue: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».
Il risultato sarebbe di ritenere legittimo l’omicidio di una persona con il consenso di questi.
In sostanza, il quesito referendario viene ad incidere su normativa costituzionalmente necessaria.
La Consulta nella sua sentenza ribadisce che A partire dalla sentenza n. 16 del 1978, questa Corte ha costantemente affermato l’esistenza di «valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell’art. 75 secondo comma Cost.». Una delle categorie allora individuate consisteva nei «referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)».
Come avevo accennato nella mia nota https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17511639/omicidio-del-consenziente-la-memoria-del-comitato-il-no-e-la.html la questione della distinzione tra leggi costituzionalmente necessarie e leggi a contenuto costituzionalmente vincolato articolata nella memoria, si inserisce nella giurisprudenza costituzionale con la sentenza della Consulta n. 16/1978 la quale ha affermato che le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, sarebbero quelle «il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o i altre leggi costituzionali)». L’art. 579, comma 1, c.p., prevedendo e punendo l’omicidio del consenziente, commesso dalla persona che toglie la vita ad altri che ne solleciti o ne accetti l’azione, è da ritenersi costituzionalmente vincolata in quanto espressione del principio per cui nessuno può disporre della vita altrui che è il bene supremo per eccellenza. In quanto dotate di questa relazione con le norme costituzionali, le richieste inerenti a leggi ordinarie di questo tipo vanno fatalmente incontro alla pronuncia d’inammissibilità. Invece, la Corte potrebbe giungere ad un esito diverso laddove il controllo di ammissibilità coinvolgesse leggi costituzionalmente necessarie, la cui abrogazione, tramite il ricorso al voto popolare, non creasse alcun vulnus costituzionale, posto che la normativa in esse contenuta sarebbe soltanto una delle molte possibili opzioni di attuazione del corrispondente disposto costituzionale. Leggi costituzionalmente necessarie sono quelle «la cui esistenza e vigenza è indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali della Repubblica» e che sono sottoponibili a referendum abrogativo a determinate condizioni. Ad esempio, l’abrogazione totale della legge n. 40/2004, eventuale ma possibile qualora il referendum si fosse ammesso, avrebbe aperto la strada ad un vuoto di disciplina, certamente biasimevole in relazione ad un ambito di questa rilevanza, poiché collegato alla protezione di «una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa». L’inammissibilità del referendum sull’intera legge n. 40 risulta perciò giustificata dall’essere tale normativa costituzionalmente necessaria. Sarebbero, quindi, sottratte a referendum abrogativo le sole leggi a contenuto costituzionalmente vincolato in senso stretto ovvero quelle che rappresentano l’unica attuazione possibile di un principio costituzionale, senza che vi possa essere una scelta discrezionale del legislatore.
In presenza di una legge valida ed efficace, presupposto il nesso con le disposizioni costituzionali, la semplice eventualità che la normativa venga meno in virtù del referendum è stata rifiutata dai giudici costituzionali.
Valeria Cianciolo

 

Mercoledì, 2 Marzo 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona
Corte Cost., sent. 15 febbraio 2022 n. 50 - Pres. Amato, Rel. Modugno Corte Cost., sent. 15 febbraio 2022 n. 50 - Pres. Amato, Rel. Modugno

Non può non essere ribadito il «cardinale rilievo del valore della vita», il quale, se non può tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, «in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale», ignori «le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite».
Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima. Discipline come quella dell’art. 579 cod. pen., poste a tutela della vita, non possono, pertanto, essere puramente e semplicemente abrogate, facendo così venir meno le istanze di protezione di quest’ultima a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale.


Suicidio assistito - Omicidio del consenziente – Rif. Leg. art. 579 cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria