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Non è autosufficiente il figlio che ha un contratto di apprendistato a termine - Corte d'Appello di Brescia, Sez. Famiglia e Minori, decr. 24 febbraio 2022, n. 253

Si ringrazia l’Avv. Grazia Castauro membro dell’esecutivo ONDIF e associata della Sezione di Brescia per la segnalazione dell’interessante provvedimento

Lunedì, 28 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Merito Sezione Ondif di Brescia
Corte d'Appello di Brescia, Sez. Famiglia e Minori, decr. 24 febbraio 2022, n. 253 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'ipotesi di domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne l'onere della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive compete al genitore obbligato, soggetto passivo del rapporto.
(In presenza di un ragazzo poco più che ventenne, studente universitario, che svolge attività lavorativa nell’ambito di un contratto di apprendistato che contempla 20 ore alla settimana concentrate nel fine settimana per permettergli di frequentare le lezioni e di studiare, e con uno stipendio all’incirca di 600/700 euro al mese, non si può affermare la piena autosufficienza economica sicché ha diritto a un contributo di mantenimento di importo che tenga ovviamente conto della cifra guadagnata dal ragazzo. (VC)

Convivenza more uxorio - Mantenimento del figlio maggiorenne – Rif. Leg. art. 739 c.p.c. e 337 sexies c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria