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Immaturità  del minore e accertamento della non imputabilità  derivante da cause patologiche - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 22 febbraio 2022, n. 6235

Nel caso di specie, un minorenne era stato condannato dal Tribunale per i Minorenni di Potenza per il delitto di omicidio volontario pluriaggravato (e reati connessi) commesso in danno di un ragazzo, anch’egli minore.
Il fatto, nella sua materialità, era sostanzialmente pacifico: il decesso del ragazzo era causalmente dipeso da una azione lesiva prolungata, condotta dal soggetto agente con uso di arma bianca.
Il minorenne, inoltre, nel corso dell'azione aveva colpito più volte (circa quaranta) la vittima in più zone corporee, tra cui il costato, in modo letale e aveva, poi, realizzato, con il proprio apparecchio telefonico, una registrazione degli ultimi istanti di vita della vittima, non curandosi delle richieste di aiuto di quest'ultima.
La sentenza si presenta interessante in quanto ad essere oggetto di dibattito processuale è stata, tra gli altri, la valutazione, anche tramite verifica peritale, della capacità di intendere e di volere e della raggiunta maturità del minorenne al momento del fatto.


Francesca Ferrandi

Venerdì, 25 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Minori | Diritto penale minorile | Legittimità
Cass. Pen., Sez. I, Sent., 22 febbraio 2022, n. 6235 - Pres. Iasillo, Rel. Cons. Magi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il minore che ha capacità di orientamento sociale e di comprensione del fatto non può essere definito immaturo fermo restando che l'eventuale esistenza di cause patologiche, in senso assoluto, possono menomare la capacità di intendere e di volere.

Diritto penale minorile – Minori – Immaturità – Capacità di intendere e di volere; Rif. Leg. Art. 98 c.p.

autore: Ferrandi Francesca