Gratuito patrocinio e compensazione delle spese - Cass. Civ., Sez. VI - 2, Ord., 18 febbraio 2022, n. 5445
Nel caso di specie, il ricorrente invocava la cassazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta, con la quale era stata accolta l'opposizione dallo stesso presentata, avverso il provvedimento di liquidazione delle competenze dovute in relazione all'assistenza prestata, in un giudizio penale, in favore di un soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, compensando le spese del giudizio di opposizione.
Francesca Ferrandi
In tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.
Avvocato – Gratuito patrocinio – Spese giudiziali; Rif. Leg. Artt. 91 e 92 c.p.c.
editor: Ferrandi Francesca
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