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Donazione nulla, se il bene donato non appartiene al patrimonio del donante - Tribunale di Bologna, ord. 5 gennaio 2022

La donazione è un negozio giuridico valido ed efficace a condizione che il bene si trovi nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto. Nel caso in cui la cosa non appartenga al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell’atto l’obbligazione di procurare l’acquisto dal terzo al donatario. Dunque, la donazione di bene altrui vale come donazione obbligatoria di dare purché l’altruità sia conosciuta dal donante e tale consapevolezza risulti da un’apposita espressa affermazione nell’atto pubblico. Nel caso in cui, invece, l’altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui. È nulla la donazione di beni che il donante ritenga, per errore, suoi, determinando, la mancata conoscenza dell’altruità, l’impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale e, quindi, la carenza della causa donativa.


Donazione - Quotina ereditaria – Rif. Leg. artt. 477, 757, 765, 1372, 1542 cod. civ.










Mercoledì, 23 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Successioni | Donazione | Merito Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Bologna, ord. 5 gennaio 2022 – Giud. Est. Arceri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La c.d. quotina è il diritto alla quota di un bene ricompreso nella comunione ereditaria indivisa. E’ questo un argomento da sempre dibattuto, soprattutto a seguito della pronuncia delle S.U. della Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5068): è infatti, la disposizione del diritto sulla singola quota di un bene che offre spazio a dubbi interpretativi.
Fra l’apertura della successione e l’apporzionamento divisorio, i coeredi non possono godere liberamente dei beni ricompresi nella massa ereditaria, né possono disporre dei medesimi in favore di terzi (ad esempio, con la volontà di donare uno dei beni ad un figlio).
La dottrina e la giurisprudenza prevalente non riconoscono efficacia immediata all’atto dispositivo della “quotina”, sebbene nella prassi venga utilizzata una condizione sospensiva per realizzare un’alienazione condizionata all’esito divisionale. Il coerede, quindi, pur essendo titolare dei diritti sui singoli beni, non potrebbe disporne efficacemente (salvo che la comunione ereditaria abbia ad oggetto un unico cespite), con la conseguenza che l’atto dispositivo effettuato risulterebbe subordinato all’assegnazione del bene in sede di divisione.
L’efficacia differita dell’atto non dipenderebbe dal fatto che il disponente, titolare delle rispettive “quotine” dei beni, non sia legittimato, bensì dai caratteri della comunione ereditaria e dall’universalità della sua correlata divisione per effetto degli artt. 726 e 727 c.c., rispetto alla quale sono ravvisabili una serie di disposizioni che ne sanciscono l’omogeneità quantitativa e qualitativa delle porzioni.
La sentenza delle SU del 2016 sopra richiamata ed applicabile al caso prospettato al Tribunale felsineo, fa riferimento ad una donazione di beni parzialmente altrui perché appartenenti pro indiviso a più comproprietari e donati per la quota di astratta spettanza da uno dei coeredi.
Valeria Cianciolo

autore: Cianciolo Valeria