Perde l'attività di consulenza e gode della sola pensione. Possibile la revisione dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord., 21 febbraio 2022, n. 5619
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Il compito del giudice di merito, nell'ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell'assegno, alla luce dei criteri di cui alla L. del 1970, art. 6, comma 5, come modificata dalla L. n. 87 del 1987, ma di verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio o ai provvedimenti modificativi già adottati, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligato o del miglioramento di quelle dell'ex coniuge beneficiario, integrino "giusti motivi" idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art. 9, comma 1, e ciò all'esito del confronto tra le condizioni di allora (all'epoca del provvedimento che fissò le condizioni che si vorrebbe modificare) e quelle sopravvenute.
(Cassata la sentenza).
Divorzio - assegno - Revisione delle condizioni di divorzio – Rif. Leg. artt. 5, 6 e 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
autore: Cianciolo Valeria
Giovedì, 28 Marzo 2024
Niente mantenimento per la figlia adulta con disturbi psichici e basso reddito ... |
Giovedì, 28 Marzo 2024
Il trattamento di fine rapporto da riconoscersi in capo al beneficiario dell’assegno ... |
Giovedì, 28 Marzo 2024
Se manca la traduzione in lingua italiana la procura alle liti rilasciata ... |
Mercoledì, 27 Marzo 2024
Adescamento di minorenni. Quali sono le lusinghe idonee a carpire la fiducia ... |