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Perde l'attività  di consulenza e gode della sola pensione. Possibile la revisione dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord., 21 febbraio 2022, n. 5619

Mercoledì, 23 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord., 21 febbraio 2022, n. 5619 – Pres. Bisogni – Cons. Rel. Lamorgese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il compito del giudice di merito, nell'ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell'assegno, alla luce dei criteri di cui alla L. del 1970, art. 6, comma 5, come modificata dalla L. n. 87 del 1987, ma di verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio o ai provvedimenti modificativi già adottati, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligato o del miglioramento di quelle dell'ex coniuge beneficiario, integrino "giusti motivi" idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art. 9, comma 1, e ciò all'esito del confronto tra le condizioni di allora (all'epoca del provvedimento che fissò le condizioni che si vorrebbe modificare) e quelle sopravvenute.
(Cassata la sentenza).

 
Divorzio - assegno - Revisione delle condizioni di divorzio – Rif. Leg. artt. 5, 6 e 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria