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Rischio di assoggettamento alla pratica di infibulazione e concessione della tutela umanitaria - Cass. Civ., Sez. lav., Ord., 16 febbraio 2022, n. 5144

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 2013, definisce le mutilazioni genitali femminili (MGF) come grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e come principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi.
Inoltre, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14/06/2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili, dà atto che le MGF sono indice di una disparità nei rapporti di forza e costituiscono una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari di altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne.


Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. lav., Ord., 16 febbraio 2022, n. 5144; Pres. Tria, Rel. Cons. Boghetich per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili (c.d. infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della tutela umanitaria nonchè per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) poichè dette pratiche rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante.
Inoltre, ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, lett a) ed f), possono sussistere i presupposti anche per la concessione dello status di rifugiato. A fronte di tale allegazione, il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali.


Immigrazione – Riconoscimento della protezione internazionale – Tutela umanitaria - Pratiche di mutilazioni genitali femminili (c.d. infibulazione); Rif. Leg. D.Lgs. n. 286 del 1998 e D.Lgs. n. 251 del 2007.

autore: Ferrandi Francesca