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Fine della convivenza more uxorio e ambito di applicazione dell'art. 936 c.c. - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 16 febbraio 2022, n. 5086

La questione giuridica sollevata dal ricorrente attiene alla qualificazione giuridica dell'azione posta in essere dal convivente more uxorio nei confronti del proprietario del suolo, una volta cessata la convivenza, che abbia contribuito con il proprio lavoro o con dazioni di denaro alla costruzione della casa che sarebbe dovuta diventare o era diventata abitazione comune.


Francesca Ferrandi

Lunedì, 21 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Convivenze | Casa coniugale | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 16 febbraio 2022, n. 5086; Pres. Manna, Rel. Cons. Giannacarri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’art. 936 c.c., trova applicazione soltanto quando l'autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo. La norma non si applica nell'ipotesi in cui le opere siano state realizzate dal convivente o da chi sia legato ad una relazione sentimentale con il proprietario del suolo ed abbia impiegato denaro e tempo libero per la costruzione dell'abitazione comune e non a vantaggio esclusivo del convivente.


Convivenza more uxorio – Fine della convivenza - Azione del convivente more uxorio nei confronti del proprietario del suolo; Rif. Leg. Artt. 936 e 2042 c.c.

 

editor: Ferrandi Francesca