Salvaguardare il nucleo familiare adottivo del minore. Tribunale per i Minorenni di Sassari 18 gennaio 2022
Istanza di adozione in casi particolari da parte del compagno del padre con contestuale richiesta di accertamento e dichiarazione del legame fra l’adottanda e i parenti ed ascendenti dell’adottante.
La circostanza che la minore abbia sempre vissuto l’adottante come quale figura paritetica rispetto al padre giustifica l’accoglimento della domanda.
Per il TM non vi è esigenza di tutelare una famiglia d’origine, essendo in presenza di una sola famiglia per la minore.
Anche la domanda di posposizione del cognome dell’adottante va accolta.
Va infatti superata quella interpretazione tradizionale delle regole rigide ad automatiche di attribuzione del cognome.
Eccezione di incompetenza del PMM sulla domanda di estensione del legame ai parenti.
Il riconoscimento del legame parentale è una mera conseguenza della pronuncia di adozione.
Peraltro l’adozione in casi particolari comporta l’estensione dei legami familiari, in forza dell’estensione operata dalla L. 219 del 2012.
La strumentalità giuridica dell’adozione in casi particolari consiste nella finalità di riconoscere e salvaguardare senza differenze il nucleo familiare di riferimento del minore.
La parificazione dei figli riguarda qualsiasi forma adottiva minorile.
Rif. Leg.: art.44 lett. d. L. 184/1983; art. 300 c.c.; artt. 74 e 299 c.c.
* Si ringrazia l’avv. Franca della Camelia, Presidente Ondif Sez. Tempio Pausania
editor: Fossati Cesare
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