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Il Tribunale è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta di reintregra della potestà . Cass. 15 febbraio 2022 n.4994

Sabato, 19 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Procedimento civile minorile | Legittimità Sezione Ondif di Ascoli Piceno
Corte di Cassazione, Sez. I, Est. Parise, Ordinanza 15.02.22 n.4994 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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I provvedimenti de potestate, ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, sebbene aventi natura non definitiva, ma incidenti su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, sono idonei adnacquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, e pertanto sono reclamabili sia dinnanzi alla Corte di Appello sia con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.

La Corte ha sottolineato che il ricorrente, anche qualora non abbia ritenuto di proporre immediato reclamo avverso l'iniziale decreto che ne aveva sospeso la responsabilità genitoriale, ha comunque diritto di richiedere ed ottenere, a distanza di tempo ed in presenza di nuove circostanze, una nuova pronuncia decisoria de potestate a cui il Tribunale per i Minorenni non può sottrarsi, pena la violazione dell'art. 112 cpc.

La Cassazione sottolinea come il giudice non possa sottrarsi alla decisione, rinviando sine die con la giustificazione della necessità di svolgere generici approfondimenti istruttori, di cui non indica nello specifico né la natura né la necessità.

Ribadisce inoltre la necessaria nomina del curatore speciale del minore, anche nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti limitativi, ablativi o restitutori della responsabilità genitoriale, anche quando riguardanti uno solo dei genitori.

In mancanza il procedimento è nullo.

 

Rif. Leg.: art. 330 c.c.

 

* Si ringrazia l’avv. Romina Cristina D’Agostini, Sez. Ondif Ascoli Piceno

editor: Fossati Cesare