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Collocamento della prole in comunità  per liberarla dall'eccessiva pressione psicologica. Trib. Bologna, 23 dicembre 2021

Sabato, 19 Febbraio 2022
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Responsabilità | Alienazione genitoriale | Merito Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Bologna, Est. Addabbo, sentenza 23.12.21 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Giudice, nel caso in cui sussistano impellenti esigenze di protezione e tutela del minore, può discostarsi dall'opinione espressa dal minore in sede di ascolto in merito al collocamento. 

In caso di elevato conflitto, di palesi carenze di un genitore, laddove il medesimo si sia trasferito senza autorizzazione in un'altra città unitamente alla prole, e quest’ultima rifiuti di vedere l’altro genitore, la stessa può essere affidata all'Ente e collocata, se del caso anche con l'ausilio della forza pubblica, in comunità protetta, che abbia le caratteristiche adeguate per un sostegno psicologico ed altamente educativo.

I comportamenti materni, condizionanti e ostacolanti delle visite paterne, che ingenerino nei figli un conflitto di lealtà e il rifiuto di incontrare l'altro genitore, unitamente alle plurime denunce infondate, e l’inosservanza dei provvedimenti dell’A.G., possono giustificare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Il trasferimento non autorizzato appare preordinato a porre in essere un ultimo tentativo per cercare di ostacolare la ripresa dei rapporti padre-figli.

La necessità di tutelare i figli prevale eccezionalmente sia sulla contraria volontà da loro espressa, sia sul divieto di ingerenza nella vita privata e familiare.

Il collocamento in ambiente protetto non viene disposto per punire un genitore, bensì per liberare i bambini dall’eccessiva pressione psicologica che vivono da anni, pertanto per garantire loro un percorso di crescita il più possibile sereno e positivo.

Sussistono molteplici elementi per ritenere insussistenti sia i maltrattamenti che gli abusi sessuali denunciati.

Va accolta anche la domanda di risarcimento ex art. 709-ter cpc, commisurata non all'entità del danno subito, bensì alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento lesivo, in funzione eminentemente deterrente.

 

 

Rif. Leg.: art. 8 CEDU; art. 330 c.c.; art. 709-ter cpc

 

* Si ringrazia l'avv. Valeria Mazzotta, presidente Ondif Sezione di Bologna per la segnalazione dell'interessante provvedimento

autore: Fossati Cesare