Il contributo va adeguato al variare delle condizioni economiche. Corte d'Appello di Milano, 27 ottobre 2021
Procedimento per la modifica delle condizioni della separazione con richiesta di esonero dal contributo al mantenimento della moglie, per sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche del marito, in specie asserita cessazione dell’attività lavorativa.
Il giudice di primo grado aveva evidenziato la contraddittorietà delle richieste dell’uomo, che stavano a dimostrare che la cessazione dell’attività lavorativa non rappresentava un dato produttivo di effetti univoci per la sua condizione economica, quanto un elemento che assume valenza variabile in base alle esigenze contingenti e per l’effetto aveva respinto la richiesta.
Di diverso avviso la Corte, la quale non solo è chiamata alla revisio prioris istantiae, ma è tenuta a considerare anche l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.
Presupposto per la modifica è la sopravvenienza di «giustificati motivi», intesi come «fatti nuovi sopravvenuti», tali da modificare la situazione preesistente e determinare la necessità di un diverso regime.
Per la Corte il ricorrente ha assolto all’onere della prova di aver subito una sensibile contrazione dei redditi, tuttavia riconosce il permanere di una disparità reddituale tra le parti, che giustifica la necessità di un contributo, seppure ridimensionato.
Quanto alla decorrenza della revisione, non può aversi l’anticipazione al momento dell’evento nuovo, rispetto alla data della domanda di modificazione.
Assegno di mantenimento - modifica condizioni – sopravvenienze – onere della prova - decorrenza
Rif. Leg.: art. 156 u.c. c.c.
editor: Fossati Cesare
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