Le scelte di vita comune rilevano in funzione perequativa. Tribunale di Verona, est. Bartolotti, 7 dicembre 2021
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Il tribunale scaligero ha valorizzato la circostanza affermata dalla resistente, non specificatamente contestata, secondo la quale all'inizio della vita matrimoniale, i coniugi hanno condiviso la scelta che la moglie interrompesse il lavoro di insegnante precedentemente svolto per occuparsi delle esigenze domestiche della famiglia e della crescita dei figli.
Pertanto, tenuto conto della funzione anche perequativa assunta dall'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 comma sesto Legge 898/1970, il riconoscimento di un assegno divorzile è frutto della scelta di lasciare il lavoro, sin dall'inizio del matrimonio ed occuparsi essenzialmente dei bisogni quotidiani comuni e dei figli. Una scelta compiuta in accordo con il marito, o in ogni caso con la sua concludente tacita accettazione, ed improntata a rinunciare ad una propria autonomia reddituale per dedicarsi completamente alla cura delle comuni esigenze familiari e domestiche.
Divorzio – assegno – funzione perequativa
Rif. Leg.: art. 5 comma sesto Legge 898/1970
*si ringrazia per la segnalazione del provvedimento l'avv. Barbara Lanza, responsabile Ondif regione Veneto
autore: Fossati Cesare
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